Articolo aggiuntivo n. 9.0402 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Approvato (Id. em. 9.0122, 9.0401)

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio delle Autostrade A24 e A25)

  1. Per il periodo dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, al fine di mitigare gli effetti sugli utenti, è sospeso l'incremento delle tariffe di pedaggio delle Autostrade A24 e A25. Per la durata del periodo di sospensione si applicano le tariffe di pedaggio in vigenti alla data del 31 dicembre 2017. É contestualmente annullato l'obbligo del Concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione Unica stipulata il 18 novembre 2009, relative alle annualità 2017, 2018 e 2019, e il corrispondente importo è utilizzato a compensazione dell'indennizzo dovuto al Concessionario a ristoro dei mancati introiti derivanti dalle sospensioni degli incrementi tariffari maturati.
  2. Le modalità applicative del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale provvede a determinare a consuntivo, in contraddittorio con il Concessionario, l'importo degli incrementi maturati e non applicati per effetto delle sospensioni fino a tutto il 31 dicembre 2021.
  3. Agli eventuali conguagli derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il 31 dicembre 2022. Restano, altresì, ferme tutte le restanti rate del corrispettivo spettante all'ANAS S.p.a.

nuova formulazione del 21/11/19

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio delle Autostrade A24 e A25)

  1. Nelle more della procedura di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 e comunque non successivamente alla conclusione della verifica della sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell'attuale concessione delle Autostrade A24 e A25, ove tale conclusione sia anteriore alla data del 31 dicembre 2020, è sospeso l'incremento delle tariffe di pedaggio delle Autostrade A24 e A25, anche al fine di mitigare gli effetti sugli utenti. Per la durata del periodo di sospensione, si applicano le tariffe di pedaggio vigenti alla data del 31 dicembre 2017.
  2. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, è contestualmente sospeso l'obbligo del concessionario delle Autostrade A24 e A25 di versare la rata del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione Unica stipulata il 18 novembre 2009, relativa all'anno 2017 e dell'importo di euro 55.860.000, comprendente gli interessi di dilazione.
  3. Il concessionario delle Autostrade A24 e A25, al termine della concessione, effettua il versamento all'ANAS S.p.A. della rata del corrispettivo sospesa ai sensi del comma 2. Restano ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione Unica stipulata il 18 novembre 2009, spettanti all'ANAS S.p.A..