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Articolo aggiuntivo n. 9.0397 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al fine di garantire la piena accessibilità agli interventi per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sulla base dei criteri di cui al comma 2, individua le misure di intervento in favore delle start-up innovative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 del 13 novembre 2014, Ai medesimi fini il Ministero dello sviluppo economico fornisce, ove necessario, specifiche direttive ai soggetti gestori dei singoli interventi.
  2. La revisione di cui al comma 1 è improntata a consentire l'ampia partecipazione dei soggetti interessati, mediante l'estensione delle agevolazioni riservate al cratere sismico aquilano del 2009 anche ai territori ricompresi nel cratere a seguito degli eventi sismici del 2016-2017, come definito dagli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.