Articolo aggiuntivo n. 9.0394 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Istituzione del Reddito di Residenza Attiva)

  1. È istituita una misura incentivante per il rilancio economico delle aree colpite dal sisma del 2016, denominata «Reddito di Residenza Attiva», finalizzata all'avvio di una attività imprenditoriale nei comuni indicati negli allegati 1,2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, purché con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.
  2. Può accedere a tale contributo la persona fisica che si impegni ad aprire una attività imprenditoriale e contestualmente, se non già residente, a trasferire la propria residenza nei comuni di cui al precedente comma entro novanta giorni dalla data di accoglimento della propria domanda.
  3. Per accedere alla misura incentivante i soggetti di cui al comma 1 devono avere raggiunto la maggiore età ed avviare un'attività imprenditoriale la cui durata non deve essere inferiore ad anni 5, risiedendo stabilmente sul posto.
  4. È possibile anche il trasferimento di attività imprenditoriale di tipo familiare da altro comune del territorio nazionale purché il comune di provenienza abbia dei requisiti stabiliti con bando di cui al comma 6.
  5. La misura non esclude il beneficio derivante dalle altre agevolazioni di natura fiscale e contributiva istituite dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, articolo 46.
  6. Con bando del Ministero per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si stabiliscono le modalità di attuazione del presente articolo.