Articolo aggiuntivo n. 9.0381 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Approvato (Id. em. 9.0418, 9.0419, 9.0382, 9.0383)

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni transitorie)

  1. Le domande di concessione di contributi per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato adottato il provvedimento di concessione del contributo, possono essere regolarizzate ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei tempi e nei modi stabiliti con ordinanze commissariali.