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Articolo aggiuntivo n. 9.0380 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.
(Possibilità di subentro dei Comuni nella ricostruzione privata)

  1. Nel caso di edifici danneggiati dagli eventi sismici e per i quali i rispettivi proprietari e/o titolari di diritti reali di godimento di qualsiasi natura risultassero irreperibili, i Comuni possono acquisire la proprietà dei suddetti immobili ed avviare le istanze di contributo per la riparazione del danno o la ricostruzione.
  2. L'irreperibilità di cui al comma 1 si intende dimostrata decorsi 180 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, dell'invito a reclamare e dimostrare la proprietà, e comunque dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle istanze, stabiliti nelle Ordinanze del Commissario Straordinario alla Ricostruzione.
  3. L'ipotesi di acquisizione di cui al comma 1 può trovare applicazione anche per gli edifici per i quali i rispettivi proprietari e/o titolari di diritti reali di godimento di qualsiasi natura, non provvedano al deposito delle istanze di accesso al contributo per la riparazione del danno o la ricostruzione. In tal caso l'acquisizione avviene d'ufficio decorsi 180 giorni dalla notifica all'interessato, da parte del Comune, della diffida a presentare l'istanza di contributo. La diffida non può comunque essere inoltrata prima della scadenza dei termini per la presentazione delle istanze stabiliti nelle Ordinanze del Commissario Straordinario alla Ricostruzione.
  4. Ai proprietari e/o titolari di diritti reali di godimento di qualsiasi natura di cui al comma 3, è riconosciuto un indennizzo pari al valore dell'immobile nello stato in cui lo stesso si trova al momento dell'acquisizione da parte del Comune. Nel caso di immobili distrutti è riconosciuto, a titolo di indennizzo, il valore dell'area edificabile.
  5. Gli immobili acquisiti e riparati o ricostruiti dai Comuni ai sensi dei commi 1 e 3, sono utilizzati per finalità sociali ovvero per programmi di edilizia economica e popolare diffusa.
   Alle risorse necessarie all'acquisizione degli immobili di cui ai commi 1 e 3, i Comuni provvedono con risorse proprie, fatta salva la possibilità di adottare, con successivi provvedimenti del Governo e/o delle Regioni, specifiche misure di finanziamento.