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Articolo aggiuntivo n. 9.0368 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila)

  1. Al fine di consentire al Comune dell'Aquila di attuare le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse trasferite annualmente ai sensi dell'articolo 2-bis, commi 37 e 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, nonché per il personale in servizio presso l'ufficio Speciale per la Città dell'Aquila, a valere sulle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, sono assegnate al Comune dell'Aquila come trasferimenti ordinari. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune dell'Aquila calcola la propria spesa di personale al netto del presente finanziamento.