Articolo aggiuntivo n. 9.0417 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Approvato (Id. em. 9.0361, 9.0362)

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Nomina di segretari comunali di fascia superiore nei comuni colpiti dagli eventi sismici)

  1. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel caso in cui la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta possono nominare il segretario dell'ente anche tra gli iscritti alla fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dello stesso, in deroga alla contrattazione collettiva.
  2. Il segretario nominato ai sensi del comma 1, se iscritto nella fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dell'ente locale, mantiene il trattamento economico dell'ultima sede di servizio.
  3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano fino al 31 dicembre 2024.

nuova formulazione del 21/11/19

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Nomina di segretari comunali di fascia superiore nei comuni colpiti dagli eventi sismici)

  1. I comuni con popolazione inferiore a di 3.000 abitanti, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel caso in cui la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta, fermi restando i limiti di contenimento delle spese relative al personale, possono nominare il segretario dell'ente locale anche tra gli iscritti alla fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dello stesso, in deroga alla contrattazione collettiva.
  2. Il segretario nominato ai sensi del comma 1, se iscritto nella fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dell'ente locale, mantiene il trattamento economico percepito nell'ultima sede di servizio.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle nomine effettuate fino al 31 dicembre 2024.