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Articolo aggiuntivo n. 9.0357 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure e interventi finanziari per la messa in sicurezza degli edifici scolastici)

  1. Per il superamento del contesto di criticità e al fine di consentire la più ampia fruizione dei fondi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, già stanziati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 maggio 2019, n. 427, vengono destinati, ad integrazione, 80 milioni al fine di finanziare ulteriori interventi individuati negli allegati A e B, come da Decreto Direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 505 del 18 ottobre 2019, e ad oggi non coperti dalle risorse assegnate.
  2. I fondi di cui al comma 1 sono stanziati nella contabilità speciale della suddetta ordinanza.