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Articolo aggiuntivo n. 9.0425 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Approvato

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 1, comma 606, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 2019 e 2020».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

nuova formulazione del 21/11/19

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica all'articolo 1, comma 606, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

  1. All'articolo 1, comma 606, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 2019 e 2020».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, recante il Fondo unico per lo spettacolo.