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Articolo aggiuntivo n. 9.0336 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dal legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Al fine di consenti agli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, situati nei territori delle regioni d centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, di usufruire dei benefici derivanti dalla definizione agevolata, il pagamento delle somme di cui al comma 1 effettuato nel numero massimo di 18 rate consecutive, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, da versarsi entro il 30 novembre 2019; le restanti di pari ammontare, scadenti rispettivamente il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020».