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Articolo aggiuntivo n. 9.0329 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Approvato

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 30 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

  1. All'articolo 30, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. L'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, avviene mediante procedure negoziate con almeno cinque soggetti di cui all'articolo 46 del medesimo Decreto Legislativo n. 50 del 2016 utilizzando il criterio di aggiudicazione dei minor prezzo con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'articolo 31, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, si provvede con le risorse di cui all'articolo 19 del presente decreto».