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Articolo aggiuntivo n. 9.0316 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

  1. All'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Per le finalità di cui al precedente comma il Commissario straordinario provvede a definire i criteri in base ai quali la regione Campania, su proposta dei comuni, perimetro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi. Entro centocinquanta giorni dalla perimetrazione i comuni, anche con il supporto del commissario straordinario, assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate, curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione. Negli strumenti urbanistici attuativi sono indicati: 1) la definizione dell'assetto plani-volumetrico degli insediamenti interessati; 2) i danni subiti dagli immobili e dalle opere; 3) la sintesi degli interventi proposti; 4) una prima valutazione dei costi sulla base dei parametri di cui all'articolo 6; 5) le volumetrie, superfici e destinazioni d'uso degli immobili; 6) l'individuazione delle unità minime d'intervento (UMI) e i soggetti esecutori degli interventi; 7) i tempi, le procedure e i criteri per l'attuazione del piano stesso.».