Proposta di modifica n. 9.55 al ddl C.1117 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 12/09/18

  Dopo il comma 2-octies, aggiungere il seguente:
  2-novies. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo: dopo le parole «e di 29 milioni di euro per l'anno 2018,» sono inserite le seguenti: «e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3»; le parole: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019»;
   b) al comma 1-bis, le parole: «con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019»;
   c) al comma 3-bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3».