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Articolo aggiuntivo n. 9.084 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «31 marzo 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
   b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel caso in cui sia già presente una scheda Fast, la scheda Aedes, corredata della succitata documentazione, può essere presentata contestualmente al progetto o domanda di contributo».

  2. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, dell'ordinanza 24 aprile 2018, n. 55, è conseguentemente prorogato fino al 31 dicembre 2019 e fino alla predetta data non si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza medesima.