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Articolo aggiuntivo n. 9.0266 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Approvato (Id. em. 9.0265, 9.0264, 9.0262)

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

  1. All'articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
  «1-bis. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'Ufficio Centrale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora dalla contrattazione derivino costi non compatibili con i vincoli di bilancio individuati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165».