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Proposta di modifica n. 9.62 al ddl C.1117 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 12/09/18

  Dopo il comma 2-octies, aggiungere i seguenti:
  2-novies. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
    «7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 2020 anche alle imprese entrate in crisi negli anni 2017 e 2018 in conseguenza delle difficili condizioni economico-produttive derivanti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».
  2-decies. All'articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6-quater, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2019 e 2020» e le parole: «per il medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «per i medesimi anni 2019 e 2020»;
   b) al comma 8-bis, le parole: «per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2019 e 2020».
  2-undecies. Agli oneri di cui ai commi 2-novies e 2-decies, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.