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Articolo aggiuntivo n. 9.0253 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 17-bis dei decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8)

  1. All'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. Ai comuni del cratere sismico dell'Aquila di cui al decreto 16 aprile 2009, n. 3, del Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, e ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 nonché ai comuni situati entro 30 chilometri di distanza da quelli di cui ai predetti allegati 1, 2 e 2-bis, non si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, a condizione che nei predetti Comuni siano presenti presidi ospedalieri.».