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Articolo aggiuntivo n. 9.0233 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Approvato (Id. em. 9.0230, 9.0235, 9.0238, 9.060, 9.0237, 9.062)

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

  1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sostituire le parole: «Per l'anno 2019» con le seguenti: «Per ciascuno degli anni 2019 e 2020».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

nuova formulazione del 21/11/19

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

  1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2020 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro»;
   b) al quinto periodo, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 2019 e 2020».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le somme stanziate dalla tabella E allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.