Articolo aggiuntivo n. 9.0221 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78)

  1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9-bis, primo periodo, sostituire le parole: «ad uso scolastico e universitario», con le seguenti: «ad uso pubblico»;
   b) al comma 9-bis, sostituire le parole: «31 dicembre 2019» con le seguenti: «31 dicembre 2022»;
   c) al comma 9-bis, dopo le parole: «applicando per l'affidamento di lavori, servizi», aggiungere le seguenti: «, compresi i servizi di ingegneria e di architettura,»;
   d) al comma 9-ter, sostituire le parole: «ad uso scolastico e universitario, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatoti si avvalgono» con le parole: «ad uso pubblico, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori possono avvalersi».