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Articolo aggiuntivo n. 9.0219 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Approvato (Id. em. 9.0218, 9.0220)

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78)

  1. Al comma 5-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sostituire il settimo periodo con il seguente:
   «A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi relativi alle parti comuni, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che tali lavori sono stati contrattualizzati ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Nel caso di migliorie o interventi difformi apportati sulle parti esclusive o sull'immobile isolato, il singolo condomino consegna la certificazione attestante il riconoscimento delle stesse».