presentato il 13/11/2019 in VIII Ambiente della Camera da Silvia FREGOLENT (IV) e altri e altri 3 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato (Id. em. 9.0219, 9.0220)
testo emendamento del 13/11/19
Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78)
1. Al comma 5-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sostituire il settimo periodo con il seguente:
«A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi relativi alle parti comuni, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che tali lavori sono stati contrattualizzati ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Nel caso di migliorie o interventi difformi apportati sulle parti esclusive o sull'immobile isolato, il singolo condomino consegna la certificazione attestante il riconoscimento delle stesse».