Proposta di modifica n. 9.29 al ddl C.1117 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 12/09/18

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
   b) al comma 4, primo periodo, le parole: «per l'anno 2017 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2018 e 2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020».