presentato il 13/11/2019 in VIII Ambiente della Camera da Silvia FREGOLENT (IV) e altri e altri 3 cofirmatari ... [ apri ]
status: Id. em. 9.041
testo emendamento del 13/11/19
Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
Art. 9-bis.
(Sospensione di termini in materia di giustizia)
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Considerata la perdurante situazione di difficoltà economico-sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e l'assenza di edifici pubblici idonei ad ospitare gli uffici da accorpare ed anche al fine di incentivare la ripresa economica, è sospesa l'efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti previste dagli articoli 1 e 2, ad eccezione di quelle riguardanti le sezioni distaccate. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al ripristino della pianta organica del personale amministrativo dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, e delle relative procure della Repubblica».
2. La modifica di cui al comma 1 non comporta maggiori oneri o diminuzioni di entrate per l'Erario.