Articolo aggiuntivo n. 9.041 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Sospensione di termini in materia di giustizia)

  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Considerata la perdurante situazione di difficoltà economico-sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e l'assenza di edifici pubblici idonei ad ospitare gli uffici da accorpare ed anche al fine di incentivare la ripresa economica, è sospesa l'efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti previste dagli articoli 1 e 2, ad eccezione di quelle riguardanti le sezioni distaccate. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al ripristino della pianta organica del personale amministrativo dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, e delle relative procure della Repubblica».

  2. La modifica di cui al comma 1 non comporta maggiori oneri o diminuzioni di entrate per l'Erario.