presentato il 13/11/2019 in VIII Ambiente della Camera da Guglielmo GOLINELLI (Lega) e altri 21 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 13/11/19
Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
Art. 9-bis.
(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione)
1. All'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, definito l'impegno di somme a copertura degli interventi di cui comma 1, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, possono definire i criteri e le modalità di concessione di contributi per ulteriori categorie di interventi finalizzati al ripristino dei danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fermo restando il limite massimo di 6.000 milioni di euro di cui al precedente comma.