presentato il 13/11/2019 in VIII Ambiente della Camera da Silvia FREGOLENT (IV) e altri e altri 3 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 13/11/19
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 67-ter dei decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)
1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:
«5-bis. Il personale di cui al comma 5, comandato o fuori ruolo in applicazione di previsioni di legge che derogano al preventivo rilascio dell'autorizzazione da parte delle amministrazioni di appartenenza, può essere temporaneamente sostituito nei limiti massimi pari a 5 unità per il Comune dell'Aquila e 3 unità per i restanti comuni del cratere con contratti di durata pari al periodo di comando o fuori ruolo. Per l'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata.».