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Articolo aggiuntivo n. 9.0189 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 67-ter dei decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

  1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:
  «5-bis. Il personale di cui al comma 5, comandato o fuori ruolo in applicazione di previsioni di legge che derogano al preventivo rilascio dell'autorizzazione da parte delle amministrazioni di appartenenza, può essere temporaneamente sostituito nei limiti massimi pari a 5 unità per il Comune dell'Aquila e 3 unità per i restanti comuni del cratere con contratti di durata pari al periodo di comando o fuori ruolo. Per l'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata.».