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Articolo aggiuntivo n. 9.0183 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

  1. Al comma 5 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo l'ultimo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «Qualora le graduatorie di cui al presente comma non siano più efficaci o sia divenute inutilizzabili, i comuni interessati sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato nei limiti delle unità agli stessi assegnate, il personale di cui al comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in servizio presso gli Uffici Speciali alla data del 31 dicembre 2019.».