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Articolo aggiuntivo n. 9.037 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è aggiunto il seguente comma:
  «2-bis. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e quelli da realizzare al di fuori dei centri storici ovvero al di fuori degli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione dei comuni del cratere, i beneficiari devono presentare la domanda di contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2020. Decorso inutilmente tate termine, il beneficiario decade dal diritto al contributo e da ogni forma di beneficio assistenziale mentre il comune si avvale degli strumenti di cui all'articolo 67-quater, comma 2, lettera a)».