Articolo aggiuntivo n. 9.0185 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
   (Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83),

  1. Al comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e, limitatamente a questi ultimi, per le sole verifiche di congruità tecnica ed economica finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli interventi. L'Ufficio Speciale per i comuni del cratere assicura tali attività anche attraverso controlli puntuali in corso d'opera. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e quelli da realizzare al di fuori dei centri storici dei comuni del cratere diversi da L'Aquila ovvero al di fuori degli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione dei comuni del cratere diversi da L'Aquila, i beneficiari devono presentare la domanda di contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2020. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario decade dal diritto al contributo e da ogni forma di beneficio assistenziale mentre il comune si avvale degli strumenti di cui all'articolo 67-quater, comma 2, lettera a)».