Proposta di modifica n. 9.52 al ddl C.1117 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 12/09/18

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2.1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 le parole: «dal 1o gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o giugno 2019» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche con riferimento ai comuni dell'isola di Ischia, in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017»;
  2.2 A integrazione della copertura degli oneri di cui al comma 2.1, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.