presentato il 13/11/2019 in VIII Ambiente della Camera da Silvia FREGOLENT (IV) e altri e altri 3 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato (Id. em. 9.011, 9.0144, 9.0145, 9.0148)
testo emendamento del 13/11/19
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis
(Modifica all'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78).
1. In deroga all'articolo 9, comma 28, decreto-legge 31 maggio 2010, a. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Comune dell'Aquila, applicando il sistema derogatorio di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, può avvalersi di personale a tempo determinato nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.
nuova formulazione del 21/11/19
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Deroghe alla disciplina recata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78).
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comune dell'Aquila, secondo le disposizioni dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, può avvalersi di personale a tempo determinato, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, fino al 31 dicembre 2020, a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.