Articolo aggiuntivo n. 9.0130 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure per i comuni delle Regioni Molise e Puglia colpiti dal sisma del 2002)

  1. Per i comuni delle Regioni Molise e Puglia, colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002 che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, non hanno completato la ricostruzione, è predisposta una verifica dello stato dei lavori riguardo agli interventi di ricostruzione, di riparazione, di adeguamento sismico, nonché della ripresa delle attività economiche.
  2. I sindaci dei Comuni interessati, con il sostegno delle strutture tecniche regionali, predispongono il piano di completamento degli interventi di cui al comma precedente.
  3. Per gli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per il 2020, 2 milioni di euro per il 2021 e 2 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante riduzione del fondo di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.