Articolo aggiuntivo n. 9.0131 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure per i comuni delle Regioni Molise e Puglia colpiti dal sisma del 2002)

  1. Per i comuni delle Regioni Molise e Puglia, colpiti dal sisma del 31/10/2002 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno completato la ricostruzione, è concesso un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 finalizzato al completamento dei lavori di ricostruzione, ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici danneggiati.
  2. Al riparto delle somme di cui al comma precedente si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti locali interessati, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per il 2020 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente iscritto, ai finì del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.