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Articolo aggiuntivo n. 9.0134 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

  1. All'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: c-bis) limitatamente ai comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni con la legge n. 229 del 15 dicembre 2016, gli interventi di ristrutturazione edilizia volti alla ricostruzione di edifici, manufatti e impianti tecnologici che in conseguenza di calamità naturali o catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purché sia possibile accertarne la consistenza e configurazione legittimamente preesistente e sia conforme all'edificio o manufatto originario quanto a volume area di sedime e sagoma, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici.