presentato il 13/11/2019 in VIII Ambiente della Camera da Chiara BRAGA (PD) e altri 5 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato (Id. em. 9.04, 9.05)
testo emendamento del 13/11/19
Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifiche al Testo Unico sull'Edilizia (Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001))
1. All'articolo 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a) punto 1, i termini: « peak ground acceleration-PGA» sono sostituiti da: «ag»;
b) al comma 1, lettera a) punto 2 alla frase: «le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche» si aggiungono le seguenti parole: «nelle località sismiche ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)»;
c) al comma 1, lettera a) punto 3, alla frase: «gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso» si aggiungono le seguenti parole: «nelle località sismiche ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)»;
d) al comma 1, lettera b) punto 1, la parentesi di chiusura viene anticipata riformulando il punto 1 come segue: «gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3»;
e) al comma 1, lettera b) punto 2, alle parole: «le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti» si aggiungono le seguenti ivi compresi edifici e infrastrutture di cui alla lettera a) punto 3.