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Articolo aggiuntivo n. 8.026 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
   1. All'articolo 52, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, comma 1, 4, comma 2, 15-bis, 17, 26, 27, 44, commi 1, 2 e 4, 45, commi 4 e 8, 48, commi 10, 10-bis, 11, 13 e 16, 50, 50-bis, 51, comma 4, dal comma 1 del presente articolo» sono inserite le seguenti: «e dagli obblighi finanziari derivanti dalle variazioni e proroghe inserite nel presente decreto per la compensazione dei minori gettiti fiscali e tributari dei Comuni elencati negli allegati 1, 2 e 2-bis».
   2. All'onere derivante dalla presente disposizione valutata in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.