Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 8.018 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

«Art. 50-ter.

(Proroga del personale impiegato nei comuni completamente distrutti)
   1. Nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale almeno una ’zona rossa’, tenuto conto delle oggettive ed eccezionali circostanze determinate dagli eventi sismici, al fine di dare continuità alle attività in essere per le esigenze strettamente legate alla ricostruzione, i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati, alla scadenza, per ulteriori 24 mesi. Con uno o più decreti ministeriali potrà essere stabilita l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, da conteggiarsi ai fini della formazione delle graduatorie per l'assunzione di personale presso la P.A., per i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 50-bis che completano il rispettivo periodo di attività presso il medesimo ente. Alle risorse necessarie si provvede ai sensi dell'articolo 4 comma 3.»