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Articolo aggiuntivo n. 8.017 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Introduzione dell'articolo 50-ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

«Art. 50-ter.

(Proroga del personale impiegato nei comuni completamente distrutti)
   1. Nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale almeno una “zona rossa”, tenuto conto delle oggettive ed eccezionali circostanze determinate dagli eventi sismici, al fine di dare continuità alle attività in essere per le esigenze strettamente legate alla ricostruzione, i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati, alla scadenza, per ulteriori 36 mesi e comunque nel limite delle risorse disponibili ai sensi del successivo comma 2. Con uno o più decreti ministeriali potrà essere stabilita l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, da conteggiarsi ai fini della formazione delle graduatorie per l'assunzione di personale presso la P.A., per i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 50-bis che completano il rispettivo periodo di attività presso il medesimo ente. Alle risorse necessarie si provvede ai sensi dell'articolo 4 comma 3. A tal fine la contabilità speciale intestata al commissario straordinario è incrementata nel limite di 8,300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
   2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 8,300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».