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Articolo aggiuntivo n. 8.057 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le parole: «fino a 200 unità» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 600 unità» e le parole «e 8,300 milioni per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e 24,900 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma: « 4-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, nel limite di 16,600 milioni di euro per l'annualità 2020 e di 24,900 milioni per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».