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Articolo aggiuntivo n. 8.050 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, le parole: «per gli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020», le parole: «fino a 200 unità» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 300 unità» e le parole da: «4,150 milioni di euro» fino a: «l'anno 2020» sono sostituite con le seguenti: «12,450 milioni di euro per l'anno 2020».