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Proposta di modifica n. 8.54 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Sono esentati dagli adempimenti di cui al comma 2 i soggetti residenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che presentano una percentuale superiore al 50 per cento degli edifici dichiarati inagibili con esito «E» ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico.