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Proposta di modifica n. 8.52 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 13/11/19

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
   I titolari di reddito di impresa e gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione agli importi da loro dovuti, applicano il predetto limite del 40 per cento nel rispetto dei Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.