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Proposta di modifica n. 8.8 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 8.
  • status: Approvato (Id. em. 8.10, 8.13, 8.14, 8.11, 8.12)

testo emendamento del 13/11/19

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
   a-bis) al comma 2-bis le parole: «per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle parole: «per tutta la durata dello stato di emergenza».

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una «zona rossa», è data facoltà di applicare l'indennità di funzione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con oneri a carico del bilancio comunale. Ugualmente il numero di assessori nominabili potrà essere adeguato al numero di assessori nominabili nelle amministrazioni con popolazione tra 10.000 e 30.000 abitanti. Agli oneri conseguenti si provvede con le risorse di cui al comma 3 dell'articolo 4 del citato decreto-legge 189 del 2016. A tal fine la contabilità speciale intestata al Commissario straordinario è incrementata per tutta la durata dello stato di emergenza nel limite di 2 milioni di euro annui.

  1-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

nuova formulazione del 21/11/19

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 2-bis, le parole: «per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».