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Proposta di modifica n. 8.2 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 8.
  • status: Approvato (Id. em. 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7)

testo emendamento del 13/11/19

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la lettera a) con la seguente: « a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018, nell'esercizio 2019 e negli esercizi relativi alle annualità 2020, 2021 e 2022 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto e quinto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi”.».
   b) alla lettera b) sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2022.».

nuova formulazione del 21/11/19

  All'articolo 8 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
    a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019 e 2020 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo e al terzo anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi»;
   b) sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a), e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 16,54 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 13,34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
   c) aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.