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Proposta di modifica n. 9.18 al ddl C.1117 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Id. em. 9.60

testo emendamento del 12/09/18

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2020»;
   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».