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Articolo aggiuntivo n. 4.01 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche agli articoli 30 e 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 30, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole da: «interventi di ricostruzione pubblica» a: «di iscrizione all'Anagrafe» sono sostituite con le seguenti: «interventi di ricostruzione pubblica e privata, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di prima iscrizione all'Anagrafe o di rinnovo».
  2. All'articolo 31, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo periodo è sostituito con il seguente: «Nei contratti fra privati, è possibile subappaltare tutte le lavorazioni previa autorizzazione del committente, nel limite del quaranta per cento dell'importo del contratto.»;
   b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Sono ammesse modifiche e integrazioni dei subappaltatori indicati in contratto in corso di esecuzione del contratto stesso».