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Articolo aggiuntivo n. 3.066 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure per uniformare le procedure per la ricostruzione)

  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario, sentiti i Presidenti delle regioni, in qualità di vice commissari, adotta linee guida, suscettibili di aggiornamento, al fine di assicurare l'applicazione uniforme in ciascuna regione delle procedure per l'istruttoria delle pratiche per la ricostruzione privata da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione istituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.