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Articolo aggiuntivo n. 3.060 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Istituzione della Zona Economica Speciale Sisma)

  1. All'articolo 25, dopo il comma 2, del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono inseriti i seguenti:
  2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis è istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di dei soggetti che effettuano investimenti nel territorio della ZESS e che hanno sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliscono la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno, dei medesimi comuni.
   2-ter. Gli investimenti di cui al comma 2-bis sono volti a garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico.

  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di funzionamento della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS.