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Articolo aggiuntivo n. 3.038 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. L'acquisizione dei pareri o degli atti di assenso comunque denominati di cui al presente articolo non è necessaria laddove la ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati avvenga sul medesimo sito e nel rispetto delle caratteristiche degli edifici preesistenti.».