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Articolo aggiuntivo n. 3.029 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifica articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono soppresse le seguenti parole: «è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e».